Taglio cuneo fiscale 2023: le novità del decreto lavoro
07-06-2023 11:59 - NEWS GENERICHE
La Legge di bilancio per l’anno 2023 al fine di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, ha previsto un taglio del cuneo fiscale, ovvero un abbattimento dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, che si traduce in un aumento in busta paga dello stipendio.
Il decreto prevede fra le altre misure l’innalzamento dal 2 al 6 per cento, dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Ricapitolando il nuovo taglio del cuneo fiscale da luglio spetta:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
- A differenza del taglio del 2 o 3 per cento fino a giugno la nuova agevolazione di cui al Dl Lavoro non spetta sulla tredicesima, neanche se questa viene erogata mensilmente come rateo in busta paga.
Il decreto prevede fra le altre misure l’innalzamento dal 2 al 6 per cento, dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Ricapitolando il nuovo taglio del cuneo fiscale da luglio spetta:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
- A differenza del taglio del 2 o 3 per cento fino a giugno la nuova agevolazione di cui al Dl Lavoro non spetta sulla tredicesima, neanche se questa viene erogata mensilmente come rateo in busta paga.