29 Marzo 2024
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Pubblica amministrazione, in pensione con 20 anni di contributi

08-04-2013 09:01 - NEWS GENERICHE
Pensione obbligatoria per i dipendenti pubblici che si avvicinano ai 65 anni e hanno raggiunto la contribuzione minima anche sommando vari spezzoni

Pensione di vecchiaia: al raggiungimento di una determinata età anagrafica.

Pensione di anzianità: al raggiungimento di un determinato numero di anni di lavoro (o meglio, di contribuzione) prima dell´età anagrafica massima. Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più ed è sostituita dalla pensione anticipata (disincentivata).
Stranezze del sistema previdenziale italiano in tempi di spending review: c´è chi in pensione vorrebbe andarci ma non può e chi è obbligato a smettere di lavorare. E´ il caso dei dipendenti pubblici vicini alla soglia della pensione di vecchiaia che hanno maturato (solo) 20 anni di contributi. Verranno messi a riposo forzato dalla pubblica amministrazione anche se raggiungono questo limite sommando i contributi versati a gestioni previdenziali diverse.

Lo dice la nota del dipartimento della Funzione pubblica n. 15888/2013 in risposta alla possibilità di mantenere in servizio un dipendente oltre il limite anagrafico per fargli raggiungere il limite contributivo minimo.

Con la riforma Fornero infatti sparisce la pensione di anzianità e per ottenere la pensione di vecchiaia è necessaria la somma di due requisiti:
• eta anagrafica: 66 anni (per i dipendenti pubblici);
• contributi minimi: 20 anni.

Quando si viene "pensionati" d´ufficio

Il ministero esamina due casi:

1) Il dipendente non raggiunge i 20 anni con i contributi versati solo all´Ipdap (l´Istituto di previdenza per i dipendenti pubblici, ora confluito nell´Inps) ma li raggiunge sommando altre contribuzioni (ad esempio all´Inps come lavoratore dipendente o autonomo nel settore privato).

2) Il dipendente non raggiunge comunque il minimo contributivo di 20 anni necessario per la pensione di vecchiaia.

Nel primo caso l´amministrazione, dopo avere consultato i diversi enti previdenziali per ricongiungere i diversi spezzoni contributivi colloca a riposo (cioè licenzia) il lavoratore:
• al compimento dei 65 anni se ha maturato i requisiti per la pensione prima del 31 dicembre 2011 (quando esisteva ancora la pensione di anzianità);
• al compimento dei 66 anni (nuovo limite post riforma) anni negli altri casi.

Nel secondo caso l´amministrazione deve verificare quando si maturano i 20 anni di contributi:
• se entro i 70 anni del lavoratore, egli va mantenuto in servizio;
• se oltre i 70 anni del lavoratore, egli va collocato a riposo una volta raggiunta l´età limite ordinamentale dei 65 anni (senza incremento della speranza di vita).
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