19 Aprile 2024
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La somministrazione di lavoro e lo staff leasing

21-03-2013 17:41 - NEWS GENERICHE
Un lavoratore, un´agenzia che lo assume e un´altra impresa che lo utilizza. Un "triangolo" che ora può essere anche a tempo indeterminato

La somministrazione di lavoro è la forma contrattuale introdotta dalla legge Biagi del 2003 che sostituisce il lavoro interinale. E´ un particolare tipo di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: 1) il lavoratore che è assunto da 2) un´agenzia (il somministratore) ma svolge la propria attività presso 3) un´azienda terza (l´utilizzatore). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.

Il rapporto di somministrazione può essere:

• a tempo determinato che corrisponde a quello della missione da svolgere presso l´impresa utilizzatrice;
• a tempo indeterminato (il cosiddetto "staff leasing"), prima vietato e autorizzato dal 2011.

I requisiti

La somministrazione di lavoro è ammessa solo per particolari ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo (salvo che il lavoratore "somministrato" sia in mobilità). I contratti collettivi nazionali possono stabilire dei limiti quantitativi. Lo staff leasing può avvenire solo nei casi previsti dagli stessi contratti nazionali.

La somministrazione è vietata:

• per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• per le mansioni pericolose;
• per le imprese che hanno effettuato licenziamenti collettivi di figure professionali analoghe nei 6 mesi precedenti (con alcune eccezioni) o che hanno lavoratori in cassa integrazione;
• per le imprese che non sono in regola con gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro.

Anche se assunto dall´agenzia somministratrice il lavoratore svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell´impresa utilizzatrice. Pertanto è tenuto a osservare le disposizioni dell´impresa come se fosse un dipendente di quest´ultima.

Il contratto tra somministratore e utilizzatore

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere tra l´altro: il numero di lavoratori da somministrare, i motivi della somministrazione, la durata prevista del contratto di somministrazione, le mansioni e l´inquadramento del lavoratore presso l´impresa utilizzatrice, il luogo, l´orario e il trattamento economico e normativo.

Il somministratore è tenuto al pagamento diretto del lavoratore e al versamento dei contributi previdenziali che dovranno poi essere rimborsati dall´utilizzatore. In caso di inadempimento del somministratore l´obbligo del pagamento di stipendio e contributi passa all´impresa utilizzatrice che poi si rivarrà sul somministratore.

Le agenzie autorizzate a fornire manodopera in somministrazione devono possedere specifici requisiti economici ed essere iscritte in un apposito albo. L´inserimento del lavoratore nelle liste dei soggetti autorizzati deve essere totalmente gratuito.

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