03 Maggio 2024
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L´ APPRENDISTATO, IL CONTRATTO PER I GIOVANI

21-03-2013 17:23 - NEWS GENERICHE
Un contratto che ha il duplice scopo di inserire i giovani nel mondo lavoro e dare loro una qualifica professionale. La legge individua tre tipi di apprendistato

E´ (o dovrebbe essere) la "porta di ingresso principale" al mondo del lavoro per i giovani (nella prospettiva di un´assunzione a tempo indeterminato). La riforma del lavoro Fornero definisce così il contratto di apprendistato e ne allarga le possibilità di utilizzo, con vantaggi sia per l´azienda che il lavoratore.

L´apprendistato è un rapporto di lavoro che mira a soddisfare due esigenze: l´inserimento lavorativo e il diritto-dovere di istruzione dei giovani. Il datore di lavoro è tenuto quindi a impartire l´addestramento necessario per far raggiungere al lavoratore una capacità tecnica e quindi una qualifica professionale.

Tre tipi di apprendistato

Il Testo unico sull´apprendistato (Dlgs 167/2011), che ne detta la disciplina, lo definisce un contratto di lavoro a tempo indeterminato e ne individua 3 tipologie:

• l´apprendistato per la qualifica e il diploma professionali, che può essere stipulato:
- con soggetti dai 15 ai 25 anni di età;
- per la durata massima di 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale);

• l´apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), da stipulare:
- con soggetti dai 18 ai 29 anni (se già in possesso di qualifica professionale l´età minima scende a 17 anni);
- per la durata stabilita dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 anni (5 per gli artigiani);

• l´apprendistato di alta formazione e ricerca, da stipulare:
- sempre per soggetti tra i 18 e i 29 anni;
- di durata da stabilire tramite accordo tra le regioni, le parti sociali e le università o altre istituzioni scolastiche.

Le regole generali

La legge fissa i requisiti generali del contratto di apprendistato, che deve avere forma scritta:

• indicazione del piano formativo individuale con presenza di un tutore o referente aziendale;
• divieto di retribuzione a cottimo;
• possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli contrattuali inferiori o in alternativa di stabilire la retribuzione in misura percentuale in base all´anzianità di servizio;
• riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi;
• prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia o infortunio superiore a 30 giorni secondo quanto previsto dai contratti collettivi
• possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione;
• tutte le garanzie previdenziali e assicurative (malattia, infortuni, maternità) dei normali contratti di lavoro.

Le novità

La riforma Fornero introduce alcune novità nella disciplina dell´apprendistato:

• rapporto tra apprendisti e lavoratori stabili: dal 2013 diventa di 3 a 2, aumentando rispetto all´attuale 1 a 1 (ma solo per le aziende con più di 10 dipendenti);
• assunzione di nuovi apprendisti: è possibile solo se viene confermato almeno il 50% degli apprendisti già in servizio (ma sempre nelle aziende con più di 10 dipendenti). Nei primi tre anni di applicazione delle legge la soglia scende al 30%;
- durata minima: per garantire una reale formazione del giovane, il periodo di apprendistato non può durare meno di 6 mesi (salvo che per le attività stagionali).

Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Sono stati inoltre eliminati i vincoli all´utilizzo degli apprendisti nei casi lavoro in somministrazione. Questa forma di accesso al lavoro potrà essere utilizzata anche per chi è assunto in staff leasing.

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