28 Marzo 2024
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PARTITE IVA - la legge distingue vere e false

21-03-2013 17:47 - NEWS GENERICHE
E´ per eccellenza il regime dei liberi professionisti ma molte aziende lo applicano abusivamente ai loro collaboratori. La riforma Fornero ha posto dei paletti precisi

Il regime della partita Iva è quello comunemente utilizzato da liberi professionisti e lavoratori autonomi che svolgono le proprie prestazioni in maniera indipendente nei confronti di più clienti. Tuttavia le aziende utilizzano spesso questo regime fiscale per "mascherare" quello che di fatto è un rapporto di lavoro subordinato con orari, direttive e gerarchie da rispettare. Chiedono (o meglio impongono) al collaboratore l´apertura della partita Iva e l´emissione di una fattura per la sua prestazione assicurandosi così due grossi vantaggi:

• non versano i contributi previdenziali (se non per una partecipazione minima e facoltativa del 4% dell´aliquota Inps);
• possono interrompere la collaborazione (di fatto, licenziare) in qualsiasi momento e senza alcun vincolo.

Il filtro per distinguere le "finte" partite Iva

Per evitare questi abusi la riforma Fornero ha posto dei limiti piuttosto rigidi all´utilizzo di questo regime contrattuale. In sostanza la partita Iva si considera "falsa", e il rapporto si trasforma in una collaborazione a progetto, se:

• il compenso annuo è inferiore ai 18.000 euro lordi,

e ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:

• la durata della collaborazione supera gli 8 mesi all´anno per 2 anni consecutivi,
• il compenso pagato (anche da soggetti diversi "riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi", dice la legge) supera l´80% dei compensi annui totali del collaboratore anche in questo caso per 2 anni consecutivi,
• il lavoratore ha una postazione fissa presso la sede del committente.

Inoltre spetta al committente l´onere della prova, ovvero è il datore di lavoro che deve dimostrare l´effettiva indipendenza del collaboratore.

Esclusi i professionisti

La legge però esclude da questa verifica (e quindi dalla presunzione di lavoro subordinato) i soggetti che sono iscritti ad albi professionali o registri di categoria e i lavoratori altamente specializzati la cui prestazione - come recita la legge - "sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze". Una definizione, quest´ultima, piuttosto vaga che rischia di allargare troppo le maglie della rete lasciando ancora alle aziende la possibilità di abusare di questo regime.

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