19 Aprile 2024
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IL CONTRATTO A PROGETTO

21-03-2013 17:31 - NEWS GENERICHE
Approvati i contributi Inps per il 2013. Tutte le regole
Lieve aumento dell´aliquota Inps per la forma di lavoro parasubordinato più diffusa. I nuovi requisiti previsti dalla riforma Fornero lo rendono più rigido

I Cocopro sono un un po´ più cari, ma solo se hanno anche altre attività. Una recente circolare Inps (scarica il pdf) ha approvato le nuove aliquote contributive per il 2013 della cosiddetta Gestione separata, quella per i lavoratori para-subordinati o autonomi, appunto. Mentre l´aliquota per chi non ha altre forme pensionistiche rimane confermata al 27,72% (27% di aliquota base + 0,72% per maternità, malattia e altre tutele estese anche a loro), per gli iscritti ad altre casse previdenziali l´aliquota Inps passa dal 18 al 20%.

Per i contratti a progetto è previsto il versamento dei contributi Inps nelle seguenti proporzioni:
• per 2/3 a carico dall´azienda (quindi 18,48% o 13,33% a seconda della posizione contributiva del collaboratore)
• per 1/3 a carico del lavoratore (quindi 9,24% o 6,66%).

La circolare fissa anche il reddito minimo e massimo su cui versare i contributi e ottenere la prestazione pensionistica:
• massimale di reddito: 99.034 euro,
• minimale di reddito: 15.357, quindi:
- chi versa il 20% avrà l´accredito dell´intero anno con un contributo minimo di 3.071,40 euro,
- chi versa il 27,72% avrà l´accredito con un contributo minimo di 4.256,96 euro.

LE REGOLE DEL CONTRATTO A PROGETTO

Il contratto di collaborazione a progetto (Cocopro) è uno dei contratti "atipici" più diffusi e sostituisce il precedente rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Cococo) che trova ancora applicazione in casi residuali (es. per gli agenti di commercio, in alcuni casi per le professioni intellettuali, per i pensionati).

A differenza del Cococo, il Cocopro deve avere ad oggetto uno o più progetti specifici o fasi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. E´ importante quindi che il contratto non mascheri un contratto di lavoro dipendente (subordinato). La riforma del lavoro 2012 ha fissato regole più rigide contro l´abuso di questo contratto da parte delle aziende.

REQUISITI. Il contratto a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi (pena la conversione in lavoro subordinato):
• l´indicazione del progetto o fase di lavoro. La riforma Fornero ha stabilito una definizione ristretta di "progetto": non basta indicare genericamente l´attività (es. inserimento dati o contatti telefonici a scopo commerciale) ma va precisata l´organizzazione della stessa e il risultato finale che si intende conseguire;
• la durata, che può essere determinata (una data specifica) o determinabile (al raggiungimento del risultato). Non può prevedere un periodo di prova.
• il corrispettivo erogato e i tempi e modi di pagamento. La riforma Fornero ha stabilito inoltre che la retribuzione deve avere un minimo stabilito sulla basa delle retribuzioni base fissate dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori dipendenti con mansioni equiparabili;
• le forme di coordinamento del lavoratore con il committente.

Se manca uno di questi elementi il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il contratto a progetto non può essere stipulato:
• con un professionista iscritto a un albo se la prestazione è di natura intellettuale;
• se si tratta di prestazione occasionale non superiore a 30 giorni e con retribuzione inferiore a 5mila euro;

GARANZIE. I contratti a progetto si risolvono alla conclusione del progetto stesso. Il collaboratore può essere "licenziato" prima per giusta causa o per oggettivi motivi di inidoneità professionale che rendono impossibile la realizzazione del progetto.

La malattia comporta la sospensione senza compenso del contratto ma non la sua risoluzione, a meno che la sospensione si protragga per più di 1/6 della durata stabilita (o per un periodo superiore a 30 giorni se la durata non è predefinita). Salvo diverso accordo contrattuale, la sospensione non proroga la scadenza del contratto.

La sospensione per maternità invece proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono prevedere un periodo maggiore

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